Volontariato

La certificazione della formazione

Cosa fa la Regione

La certificazione della formazione

Il Decreto legislativo 81/08, individua come responsabile della sicurezza e tutela della salute del Volontario il legale rappresentante dell’associazione di appartenenza, che si identifica nella maggior parte dei casi nella figura del presidente dell’associazione. Ne consegue che il Presidente deve accertarsi che il proprio volontario, a tutela della sua sicurezza e della sua salute del volontario, riceva formazione, informazione e addestramento, in merito ai propri compiti, agli scenari di rischio di intervento e all’utilizzo corretto dei dispositivi individuali di protezione (DPI).

L’Agenzia regionale di protezione civile quindi ha preso atto delle nuova responsabilità di cui è investito il presidente di associazione di volontariato e gli ha attribuito la facoltà di organizzare e certificare in piena autonomia la formazione dei volontari. Tutti i modelli formativi sono stati aggiornati con la Deliberazione di giunta regionale 1193/14 di approvazione degli “Standard minimi per la formazione del volontariato di protezione civile in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela”.

La Deliberazione di giunta regionale 1193/14 stabilisce che al termine di ogni attività formativa o addestrativa, deve essere rilasciato, a ciascun volontario, un "attestato di partecipazione" firmato dal Presidente dell’Associazione di appartenenza del volontario indipendentemente dall’organismo o dall’Ente che promuove, finanzia oppure organizza l’attività formativa.

Tuttavia, poiché in regione emilia-romagna, il volontariato è strutturato in coordinamenti provinciali e opera in stretta collaborazione con gli enti locali, la stessa Deliberazione prevede che la certificazione dell’attività formativa possa essere delegata al presidente del coordinamento, all' ente pubblico o all' organismo formativo che organizza la formazione, tramite delega scritta da parte del presidente dell’associazione al momento dell'iscrizione del volontario all' attività formativa stessa.

Fanno eccezione, all’autonoma certificazione del Presidente di Associazione :

  • le certificazioni del corso antincendio boschivo e del corso emergenze idrauliche. Il medesimo atto DGR 1193/14 obbliga i presidenti delle associazioni di volontariato a delegare alla provincia o all'ente pubblico di riferimento la certificazione dei volontari formati
  • le abilitazioni/certificazioni già previste e disciplinate da vigenti e specifiche disposizioni legislative o regolamentari e che prevedano il rilascio di attestazioni (patenti, brevetti,etc.) a cura delle autorità  competenti, come la conduzione di mezzi sollevamento, mezzi di trasporto speciali, etc..
  • la certificazione sanitaria

 

Il capitolo relativo alla formazione AIB, contenuto nella Deliberazione di giunta regionale  917/2012  “Approvazione del Piano Regionale di Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00. 2012-2016”, prevede il controllo periodico sanitario per i volontari impegnati direttamente sul fronte fuoco deve essere assicurato:

  • con cadenza quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni
  • con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 60 anni

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ultima modifica 2018-12-12T12:35:31+01:00
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