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DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59

Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. (12G0081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13/07/2012, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
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Testo in vigore dal:  6-2-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il rafforzamento della sua capacità operativa, nonché di garantire il corretto impiego e reintegro del Fondo nazionale di protezione civile, al fine di rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 2012 e dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di protezione civile
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))
.
1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni".
2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.";
b) nel comma 4, la parola: "COAU" è sostituita dalle seguenti: "Centro operativo di cui al comma 2" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo comma".
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1))
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