L'organizzazione a livello nazionale

Il Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018) entrato in vigore il 6 febbraio 2018, ha regolamentato anche l'assetto organizzativo del sistema nazionale di protezione civile, definendone le componenti con funzioni di indirizzo politico e le strutture operative nazionali.

Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, nei rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico:

– il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, che opera attraverso il Dipartimento nazionale della Protezione civile;

– i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

– i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

 In caso di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

 Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono strutture operative nazionali:

– le Forze armate;

– le Forze di polizia;

– gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;

– le strutture del Servizio sanitario nazionale;

– il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

– il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente;

– le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

 Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale, per assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si riunisce presso il  Dipartimento.

Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, si regolamentano le attività di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli.

 

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ultima modifica 2019-01-09T16:12:48+02:00
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