Interventi di messa in sicurezza

Disciplina relativa al contributo per il canone di locazione (CCL) e al contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA)

Con l’ordinanza commissariale n. 58 dell’11 dicembre 2015 sono state apportate integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015.

Tra le novità principali:

  • In merito al rientro nell’abitazione, la proroga fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi e, in determinati casi, l’esonero dall'obbligo di documentare lo stesso [(cfr. articolo 3, commi 4 e 5, e articolo 24, comma 3, secondo periodo (sinteticamente sopravvenuti motivi di salute e di lavoro)].
  • Il passaggio dall’assistenza in PMAR al CDA o al CCL (cfr. articolo 17-nonies)
  • Il passaggio dall’assistenza in PMRR al CDA o al CCL solo per gravi motivi di salute (cfr. articolo 17-nonies, comma 2 e 20, comma 3 bis)

LA DOCUMENTAZIONE

Ordinanza n. 58 del 11 dicembre 2015 (pdf108.17 KB)

Integrazioni e modifiche dall’ordinanza commissariale n. 20/2015 e s.m.i.  “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione”
(pubblicata sul BURERT n. 322 del 15/12/2015)

Testo coordinato con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 39 del 6 agosto 2015 e n. 58 dell’11 dicembre 2015  (pdf164.1 KB)

 

Con l’ordinanza commissariale n. 39 del 6 agosto 2015 sono state apportate integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015.

Tra le novità principali:

  • posticipazione del termine di presentazione delle domande di contributo per il canone di locazione (CCL) e di contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) dal 30 giugno 2015 al 15 settembre 2015;
  • per quanto riguarda il CCL: superamento delle fasce di contributo per numero di componenti del nucleo familiare, aumento del massimale da € 550,00 a € 600,00, considerate eventuali future variazioni in aumento o in diminuzione del canone di locazione dell’abitazione temporanea, o del corrispettivo per il pernottamento in albergo (escluso il vitto) o della retta per la RSA, conseguenti all'applicazione degli adeguamenti ISTAT, o a rinnovi o alla stipula di un nuovo contratto a titolo oneroso;
  • per quanto riguarda il CDA: superamento del parametro dimensionale dell’abitazione temporanea;
  • possibilità di passaggio da CDA a CCL e viceversa, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, se c’è una modifica del titolo gratuito/oneroso in base al quale il nucleo occupa l’abitazione temporanea;
  • rientro nell’abitazione di almeno uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario della forma di assistenza.

Ordinanza n. 39 del 6 agosto 2015 (pdf929.18 KB)

Integrazioni e modifiche all’ordinanza commissariale n. 20/2015 recante in oggetto “Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione” (pubblicata sul BURERT n. 209/2015 del 07/08/2015) in vigore dall’8 agosto 2015

Allegato 1 (pdf340.15 KB)

Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione Si segnala che per un disguido tecnico all’articolo 10, dopo il comma 1 bis seguono le lettere a) e b) da intendersi, invece, come commi 2 e 3; pertanto, i commi 2 e 3 sono da intendersi come commi 4 e 5.

LA DOCUMENTAZIONE

 

Con l’ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015, a 3 anni dal sisma che ha colpito l’Emilia-Romagna, sono state revisionate in maniera organica tutte le misure messe in campo per l’assistenza alla popolazione dei nuclei che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per effettuare i lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione.

Le principali novità riguardano il Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) che dal 1 luglio viene sostituito da due strumenti: 

  • il Contributo per il canone di locazione (CCL) riconosciuto a coloro che attualmente hanno una sistemazione temporanea onerosa (locazione, albergo, RSA);
  • il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) che prevede il riconoscimento di un contributo forfettario per coloro i quali alla data del sisma non sostenevano oneri per la sistemazione abitativa e attualmente sono temporaneamente sistemati a titolo gratuito.    

LA DOCUMENTAZIONE

Ordinanza n. 20 dell’8 maggio 2015  (pdf435.04 KB)

Approvazione delle “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione" (pubblicata sul BURERT n. 108 dell’11/05/2015) in vigore dal 12 maggio 2015.

Allegato 1
Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione  
   

Allegato 2
Domanda di contributo per il canone di locazione (CCL)
Allegato 3
Domanda di Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA)
 
 

Entro e non oltre il termine perentorio del 15 settembre 2015 i nuclei familiari interessati dovranno presentare al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione inagibile apposita domanda per il riconoscimento del contributo per il canone di locazione (CCL) o del contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA), utilizzando rispettivamente i moduli in allegato 2 o 3 all’ordinanza commissariale n. 20/2015.

I MODULI DA COMPILARE 

Modulo di domanda di Contributo per il canone di locazione (CCL) in formato word 

Modulo di domanda di Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) in formato word  

Avvertenze

Il modulo di domanda in formato word è reso disponibile al solo fine di agevolare gli interessati nella compilazione. Non sono ammesse modifiche, comunque il richiedente il contributo può aggiungere le precisazioni che si rendono necessarie ed è tenuto a sottoscrivere in qualità di dichiarante.   

DAL 1° LUGLIO 2015, IL CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE (CCL) È RICONOSCIUTO:

A) ove l’abitazione fosse occupata alla data del sisma del maggio 2012 a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato), il CCL è riconosciuto nella misura corrispondente al canone mensile di locazione stabilito contrattualmente per l’abitazione temporanea, o al corrispettivo mensile per il pernottamento in albergo, con esclusione del vitto, o alla retta mensile per la RSA e comunque non oltre il massimale di € 600,00.

B) ove l’abitazione alla data del sisma fosse occupata a titolo oneroso (locazione), il CCL è riconosciuto - sempreché il corrispettivo per la sistemazione alloggiativa temporanea sia superiore a quello per l'abitazione sgomberata - nella misura corrispondente alla differenza tra il canone di locazione dell’abitazione sgomberata e il canone di locazione dell’abitazione temporanea o il corrispettivo per l’albergo o la retta per la RSA e comunque non oltre il massimale di €600,00.


DAL 1° LUGLIO 2015 IL CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ABITATIVIO TEMPORANEO (CDA)  È RICONOSCIUTO: 

ai nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l’abitazione a titolo di proprietà, usufrutto o comodato, la cui sistemazione abitativa temporanea attuale, ivi compresa la sistemazione in case mobili, roulotte e camper, è a titolo gratuito nelle seguenti misure forfettarie mensili:     

 

 n. componenti

contributo

1-2

€ 150

3-4

€ 200

5 o più

€ 250

 

Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità, attestata dal tecnico di parte,  almeno uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario dei contributi in parola (CCL e CDA) deve dimostrare l’avvenuto rientro nell’abitazione con le seguenti modalità:

a) rientrare nell’abitazione e richiedere/denunciare contestualmente al Comune il trasferimento nella stessa della residenza anagrafica;

b) produrre al Comune i contratti dei servizi di fornitura e i consumi relativi a un periodo non inferiore a 3 mesi. I contratti devono essere intestati ad uno o più componenti del nucleo familiare rientrati nell’abitazione e beneficiari della forma di assistenza.

Il CCL e il CDA sono erogati agli aventi titolo a decorrere dall’1 luglio 2015 con cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.  

L’erogazione del CCL è effettuata dal Comune dietro presentazione da parte degli interessati, entro la data di scadenza del trimestre di riferimento, della documentazione comprovante per ciascun trimestre il pagamento del canone di locazione o del corrispettivo per la sistemazione in albergo o della retta per la sistemazione in una RSA.

Il CCL e il CDA sono comunque riconosciuti solo se sussistono i presupposti e le condizioni di cui all’ordinanza commissariale n. 39/2015;  per tutto quanto non diversamente ivi previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ordinanza commissariale n. 64/2013 come modificata dall’ordinanza commissariale n. 149/2013.

In ogni caso si rinvia alla lettura integrale dell’Ordinanza commissariale n. 39/2015, in particolare dei CAPI I, II e III , III BIS, III TER.

Liquidazione contributi per la sistemazione temporanea (CCL e CDA)

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ultima modifica 2022-09-09T11:33:07+02:00
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