Le novità della riforma della L. 225/92

Alcuni punti salienti della riforma della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", avviata con la L. n.100 del 12 luglio 2012  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59", e proseguito con la L. 119 del 15 ottobre 2013 " Conversione in legge del decreto legge n. 93/2013 con disposizioni di protezione civile"

  • eventi di tipo “c”
    tempistiche per l’impiego dei mezzi e poteri straordinari necessari a fronteggiare l’emergenza. immediatezza di intervento mezzi e poteri straordinari da impiegare per periodi di tempo limitati e predefiniti

 

  • attività di protezione civile
    “previsione e prevenzione dei rischi”, “soccorso delle popolazioni” “superamento dell’emergenza” “contrasto dell’emergenza” e “mitigazione del rischio”

 

  • soccorso
    assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza con interventi “integrati e coordinati”

 

  • Piani e programmi territoriali. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile

 

  • Dichiarazione dello stato di emergenza. Può essere dichiarato anche “nell’imminenza” e non solo “al verificarsi” di calamità naturali. Lo stato di emergenza viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. Viene definita la durata e l’estensione territoriale dello stato di emergenza. La durata non può, di regola, superare i 180 giorni e può essere prorogata, di regola, per un massimo di 180 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri
  • Ordinanze. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con l’acquisizione preventiva dell’intesa delle Regioni interessate.  Con l’ordinanza è possibile disporre gli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e avviare le prime misure per il ripristino di strutture e infrastrutture e per il risarcimento dei danni.

 

  • Piani di emergenza. Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, ciascun Comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti. Dall’attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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ultima modifica 2014-10-22T17:02:00+02:00
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