Interventi di messa in sicurezza

Le dichiarazioni dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

Articolo 8 della Legge regionale n. 1 del 2005

Quando si verificano o stanno per verificarsi eventi che colpiscono o che minacciano di colpire il territorio regionale e che per natura ed estensione richiedono un’immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta decreta lo stato di crisi regionale determinandone durata ed estensione territoriale, di norma sulla base di una richiesta dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Il presidente della Giunta (o l’Assessore delegato) provvede ad attivare gli interventi necessari al superamento dello stato di crisi e ne assume il coordinamento istituzionale. Qualora la gravità dell’evento sia tale da richiedere l’intervento dello Stato il Presidente della Giunta regionale chiede al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. La Regione, tramite l’Agenzia regionale, assicura immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in raccordo con gli Enti locali e gli organi statali, al soccorso delle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l’emergenza. Nelle aree in cui è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale può stanziare appositi fondi - anche in anticipazione di finanziamenti statali - per il ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate o per la concessione di contributi a favore di cittadini o imprese danneggiate (articolo 9 della Legge regionale n. 1 del 2005).

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ultima modifica 2023-01-30T14:20:50+02:00
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