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Introduzione

È stata prorogata al 3 marzo 2023 la scadenza dello stato di emergenza deliberato il 28 febbraio 2022 per assicurare, in Italia, soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Questo nuovo termine è stato previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 669 e 670), approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2022, e coincide con quello stabilito dal Consiglio dell’Unione europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022.

Di conseguenza, dal 1° gennaio e fino al 3 marzo 2023, attraverso la piattaforma dedicata accessibile dal sito www.protezionecivile.gov.it, possono richiedere il contributo di sostentamento anche coloro che hanno presentato la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea successivamente al 30 settembre 2022.

Il contributo – riconosciuto per massimo tre mensilità a partire dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno e nel limite della vigenza dello stato di emergenza – è di 300 euro al mese per adulto. Al genitore di figli minorenni è riconosciuta una integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore. Per ottenere una quota mensile del contributo è necessario essere, o essere stato, in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo Stato italiano) per almeno dieci giorni nell’arco del mese.

La legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che, nel caso in cui il Consiglio dell’Unione europea dovesse prorogare il termine attualmente fissato al 3 marzo 2023, le eventuali ulteriori proroghe a livello nazionale potranno essere adottate, nei limiti delle risorse disponibili, con deliberazioni del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Codice della protezione civile.

((Fonte: https://www.protezionecivile.gov.it/it/))

Ultimo aggiornamento: 27-11-2024, 14:43