Interventi straordinari e di emergenza
In questa sezione si forniscono dati e informazioni relativi ai seguenti aspetti
Tabella di sintesi dei dati ex art. 42 del D.lgs. n. 33/2013
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NOTA BENE
La Tabella contiene i dati richiesti dall’art. 42 del D.lgs. n. 33/2013 con riferimento sia agli eventi calamitosi il cui stato di emergenza - durante il quale è possibile adottare eventuali provvedimenti in deroga a norme di legge - non è ancora scaduto sia agli eventi calamitosi, per i quali, pur essendo scaduto lo stato di emergenza, i dati sono ancora da mantenere pubblici, in quanto non sono ancora decorsi i 5 anni previsti all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 ovvero, pur essendo decorsi i 5 anni, gli atti relativi producono ancora i loro effetti. Gli eventi calamitosi cui si riferisce la Tabella sono quelli che, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, si sono verificati a partire dal mese di marzo 2013. Per gli eventi calamitosi dal 2013 al 2015 è stato nominato Commissario delegato il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile; per gli eventi calamitosi dal 2016 al 2023 è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Emilia-Romagna. Nella tabella sono altresì pubblicati i dati riferiti agli interventi provvisionali, relativi al sisma 2012, per il quale lo stato di emergenza non è ancora scaduto, in base a proroghe disposte da provvedimenti legislativi (D.L.). Con riguardo alle risorse finanziarie, la relativa gestione è in capo all’amministrazione commissariale durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri per la durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno (art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.1/2018). Relativamente al costo previsto (risorse programmate) e al costo effettivo (importo pagato), si puntualizza che con il subentro, ai sensi di legge*, dell’amministrazione ordinariamente competente a quella commissariale (amministrazione commissariale) le risorse rimangono, di norma, iscritte nella contabilità speciale per ulteriori 36 mesi dopo la scadenza del primo anno di stato di emergenza; pertanto, nella Tabella sono indicati anche i provvedimenti adottati dall’amministrazione subentrante ordinariamente competente.
*(art. 5 della previgente L. n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”; art. 24, c. 6, art. 25 c.7 e art. 27, c. 5, del vigente D.lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”)
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo n. 33 del 2013: articolo 42, comma 1