Salta al contenuto

Introduzione

Bologna - Entro il 15 ottobre 2024 privati e attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi tra il 20 ed il 29 giugno 2024 nei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena, possono fare domanda di contributo ai Comuni, attraverso apposita modulistica. Sono state infatti approvate le Direttive contenenti le disposizioni (e la modulistica) per la determinazione e la concessione delle prime misure economiche di immediato sostegno a chi ha subito danni.

Per i privati è previsto un contributo massimo di 5.000 euro qualora l’abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale; alle attività economiche e produttive è concedibile un contributo massimo di 20.000 euro per consentire la piena capacità produttiva a seguito del ripristino dei danni subiti, che vanno comprovati tramite perizia asseverata.

Le domande di contributo, insieme alla ricognizione dei danni subiti, devono pervenire alle Amministrazioni comunali nel cui territorio sono situati i beni danneggiati. Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 30 aprile 2026, a pena di decadenza dal contributo concesso. Entro la stessa scadenza, il beneficiario deve presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, ecc…) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito).

L’iter delle domande

I Comuni o le Unioni di Comuni comunicheranno entro il 15 novembre 2024 all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile il fabbisogno finanziario che risulterà dall’istruttoria delle domande per accedere alle prime misure di immediato sostegno. L’Agenzia provvederà all’assemblaggio e alla trasmissione dei dati al Dipartimento della protezione civile, ai fini dello stanziamento delle risorse.

Il Dipartimento riceverà anche l’esito della ricognizione dei danni eccedenti gli importi di 5.000 euro e 20.000 euro, oltre ai danni di qualunque importo relativi ad abitazioni non principali (abitazioni sfitte) e ad immobili sedi di associazioni o società senza scopo di lucro, o al fabbricato distrutto o inagibile, che necessita di ricostruzione in sito o delocalizzazione (costruzione in altro luogo o acquisto di altro fabbricato.

La ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al relativo ristoro. I contributi trovano copertura finanziaria negli stanziamenti che verranno disposti dallo Stato sulle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali e sono subordinati al materiale trasferimento delle risorse sull’apposita contabilità speciale.

Ultimo aggiornamento: 27-11-2024, 14:39