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Introduzione

Bologna - Entro il 25 giugno 2024 privati e attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi tra il 23 ottobre ed il 6 novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, possono fare domanda di contributo ai Comuni, attraverso apposita modulistica. Sono state infatti approvate le Direttive contenenti le disposizioni (e la modulistica) per la determinazione e la concessione delle prime misure economiche di immediato sostegno a chi ha subito danni.

Per i privati è previsto un contributo massimo di 5.000 euro qualora l’abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, nella sua integrità funzionale; alle attività economiche e produttive è concedibile un contributo massimo di 20.000 euro per consentire l'immediata ripresa della capacità produttiva a seguito dei danni subiti.

Le domande di contributo, insieme alla ricognizione dei danni subiti, devono pervenire alle Amministrazioni comunali nel cui territorio sono situati i beni danneggiati. Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025, a pena di decadenza dal contributo concesso. Entro la stessa scadenza, il beneficiario deve presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute ecc…) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito).

L’iter delle domande

I Comuni o le Unioni di Comuni comunicheranno entro il 20 agosto 2024 all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile il fabbisogno finanziario che risulterà dall’istruttoria delle domande per accedere alle prime misure di immediato sostegno. L’Agenzia provvederà all’assemblaggio e alla trasmissione dei dati al Dipartimento della protezione civile, ai fini dello stanziamento delle risorse. Il Dipartimento riceverà anche l’esito della ricognizione dei danni eccedenti gli importi di 5.000 euro e 20.000 euro, oltre ai danni di qualunque importo relativi ad abitazioni non principali (abitazioni sfitte) e ad immobili sedi di associazioni o società senza scopo di lucro, o al fabbricato distrutto o inagibile, che necessita di ricostruzione in sito o delocalizzazione (costruzione in altro luogo o acquisto di altro fabbricato). La ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al relativo ristoro.

I contributi trovano copertura finanziaria negli stanziamenti che verranno disposti dallo Stato sulle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali e sono subordinati al materiale trasferimento delle risorse sull’apposita contabilità speciale.

Ultimo aggiornamento: 27-11-2024, 14:39