L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile non ha beni immobili di proprietà. La L.R. Emilia-Romagna n. 18/2017 con l'art. 16 ha disposto che: "i beni immobili di proprietà regionale sono affidati in gestione alle Agenzie regionali di cui al comma 1, con vincolo di destinazione all'esercizio delle proprie funzioni, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito, nella quale sono specificati i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del Decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 (...)".
La gestione dei beni immobili di proprietà regionale, sedi di lavoro, affidati all’Agenzia per lo svolgimento delle attività proprie è disciplinata dall’art. 16 della LR n. 18/2017 e dalla convenzione tra RER e Agenzia “Convezione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l’affidamento in uso gratuito e/o la gestione dei beni immobili funzionali alle attività in attuazione dell’art. 16, commi 2, 2bis, 3 e 5, della Legge Regionale 01 agosto 2017 n. 18”.
Di seguito gli elenchi dei beni immobili in uso all'Agenzia di proprietà della Regione Emilia-Romagna o per i quali la Regione corrisponde un canone di locazione/affitto:
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo n. 33/2013: articolo 30