In questa sezione si forniscono dati e informazioni relativi ai seguenti aspetti

Tabelle di sintesi dei dati ex art. 42 del D.lgs. n. 33/2013

Tabella di sintesi dei dati al 31 dicembre 2025, formato pdf (PDF - 361,3 KB)
Tabella di sintesi dei dati al 31 dicembre 2025, formato excel (Excel - 59,5 KB)
Tabella di sintesi dei dati al 31 dicembre 2025, formato ods (ODS - 43,2 KB)

Tabella di sintesi dei dati al 29 maggio 2025, formato pdf (PDF - 360,5 KB)
Tabella di sintesi dei dati al 29 maggio 2025, formato excel (Excel - 59,6 KB)
Tabella di sintesi dei dati al 29 maggio 2025, formato ods (ODS - 45,8 KB)

NOTA BENE

La Tabella contiene i dati richiesti dall’art. 42 del D.lgs. n. 33/2013 con riferimento sia agli eventi calamitosi il cui stato di emergenza - durante il quale è possibile adottare eventuali provvedimenti in deroga a norme di legge - non è ancora scaduto sia agli eventi calamitosi, per i quali, pur essendo scaduto lo stato di emergenza, i dati sono ancora da mantenere pubblici, in quanto non sono ancora decorsi i 5 anni previsti all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 ovvero, pur essendo decorsi i 5 anni, gli atti relativi producono ancora i loro effetti.

Gli eventi calamitosi cui si riferisce la Tabella sono quelli che, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, si sono verificati a partire dal mese di marzo 2013. Per gli eventi calamitosi dal 2013 al 2015 è stato nominato Commissario delegato il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile; per gli eventi calamitosi dal 2016 al 2025 è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Emilia-Romagna. Con riguardo alle risorse finanziarie, la relativa gestione è in capo all’amministrazione commissariale durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri per la durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno (art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.1/2018), salvo una durata superiore disposta con appositi provvedimenti legislativi (di norma, decreti-legge).

Relativamente al costo previsto (risorse programmate) e al costo effettivo (importo pagato), si puntualizza che con il subentro, ai sensi di legge*, dell’amministrazione ordinariamente competente a quella commissariale (amministrazione commissariale) le risorse rimangono, di norma, iscritte nella contabilità speciale per ulteriori 36 mesi dopo la scadenza del primo anno di stato di emergenza, salvo una durata superiore disposta con i suddetti provvedimenti legislativi; pertanto, nella Tabella sono indicati anche i provvedimenti adottati dall’amministrazione subentrante ordinariamente competente.

*(art. 5 della previgente L. n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”; art. 24, c. 6, e art. 27, c. 5, del vigente D.lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”)

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo n. 33 del 2013: articolo 42