Per il conferimento della benemerenza a titolo individuale è necessario produrre:

a) un curriculum del candidato;
b) una dettagliata relazione sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l'immagine del sistema della protezione civile nazionale;
c) una dichiarazione attestante l'anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l'organismo di appartenenza;
d) una dichiarazione che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
e) un'autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva;
f) se il richiedente è già stato insignito in passato, devono essere trascorsi almeno tre anni dalla precedente concessione.

Per il conferimento della benemerenza a titolo collettivo è necessario produrre:

una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'organismo medesimo nel corso delle operazioni di protezione civile, relative alla proposta di benemerenza e, per i soggetti di natura privatistica, un'autocertificazione che attesti l'assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico.


L'accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta dal candidato a sostegno delle domande di conferimento comporta:

a) il rigetto dell'istanza, se in fase istruttoria;
b) la revoca dell'attestato di pubblica benemerenza oggetto dell'accertamento, a concessione avvenuta;
c) la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerenza eventualmente conseguito.

La centralità dell'attività meritoria per il rilascio della benemerenza 

Il Dipartimento ha espressamente specificato che uno degli aspetti più rilevanti della riforma in materia, è costituito dal fatto che, con essa, si è passati da una benemerenza rilasciata sulla base della semplice presenza sui luoghi dell’evento ad una assegnazione rilasciata sulla base dell’effettivo merito (art. 12 del DCP n. 937 del 20 marzo 2015). La Commissione permanente del Dipartimento, nella valutazione di questo aspetto, tiene infatti particolarmente in considerazione il contenuto della relazione che quindi - in particolare per le candidature individuali - dovrà evidenziare in maniera palese l’attività meritoria, le singolari doti di altruismo ed abnegazione e/o le significative capacità propositive e gestionali del candidato. Non sono normalmente valutate positivamente relazioni di uguale contenuto fra loro e/o contenenti attività rientranti nella ‘normalità’ dell’attività di protezione civile.

Accesso agli atti e tutela giurisdizionale

L’accesso agli atti riguardanti l’iter per il conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza è precluso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del DPCM del 17/6/2011, n. 143 (GU del 24 agosto 2011, n. 196) cosi’ come richiamato nell’art. 16 del Decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015.
Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le altre, la sentenza del Tar Veneto n. 785/2019) si evidenzia come la posizione degli aspiranti al beneficio non assurga al rango di interesse legittimo, ma sia destinata a restare confinata al livello di mera aspettativa di fatto, e , come tale, non suscettibile di tutela giurisdizionale.

L'Albo generale degli insigniti

Tramite il sistema PIB predisposto dal Dipartimento raggiungibile al link https://pib.protezionecivile.it/  è possibile visionare l’Albo generale degli insigniti, previsto dal DPCM del 15 maggio 2014.
L’opzione, a libero accesso, permette la consultazione dell’Albo tramite codice fiscale o cognome e la stampa dell’autocertificazione, per i soli insigniti, resa ai sensi della legge 445/2000. E’ possibile, comunque, consultare l’Albo previsto dalla precedente normativa (DPCM 19 dicembre 2008 e ss.mm.ii).
La consultazione dell’Albo consente di verificare, nel caso il soggetto sia già stato insignito in precedenza, che siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente concessione. Qualora infatti non sia trascorso detto lasso di tempo minimo, l'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata.