Richieste rimborsi
Le Organizzazioni di Volontariato che intendono partecipare alle attività di protezione civile o svolgere attività formative ed addestrative, devono essere iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna.
Diritti e benefici (Art.39 e 40). Rimborsi ai datori di lavoro ed alle organizzazioni di volontariato
ll volontario di protezione civile non percepisce alcun compenso per l’attività da esso svolta, ma è destinatario di alcune significative garanzie e tutele legislativamente previste. Le Organizzazioni di Volontariato che intendono partecipare alle attività di protezione civile o svolgere attività formative ed addestrative, devono essere iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna. L’ammissione ai benefici di cui agli artt. 39 e 40 del decreto legislativo N.1 del 2 gennaio 2018 è consentita a tutte le organizzazioni iscritte, fin dal momento della loro iscrizione
Le Organizzazioni di Volontariato che intendono partecipare alle attività di protezione civile o svolgere attività formative ed addestrative, devono essere iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna. L’ammissione ai benefici di cui agli artt. 39 e 40 del decreto legislativo N.1 del 2 gennaio 2018 è consentita a tutte le organizzazioni iscritte, fin dal momento della loro iscrizione.
Tale tutela è demandata agli articoli 39 e 40 del Codice di Protezione Civile (Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), che garantiscono il mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, al volontario-lavoratore impiegato in attività autorizzata dalla competente autorità che comporti l’assenza dal luogo di lavoro. Viene altresì garantito il mantenimento del trattamento economico e di quello previdenziale.
Tutela è prevista anche per il lavoratore autonomo, cui è garantito un rimborso per le giornate impiegate in attività di protezione civile.
Le Organizzazioni di Volontariato che intendono partecipare alle attività di protezione civile o svolgere attività formative ed addestrative devono essere iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna. L’ammissione ai benefici di cui ai citati articoli 39 e 40 è consentita a tutte le organizzazioni iscritte, fin dal momento della loro iscrizione.
L’attività dei volontari è, inoltre, assicurata per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie professionali, in ottemperanza al Testo Unico della Protezione Civile.
Anche le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco possono richiedere il rimborso delle spese autorizzate, sostenute nel corso delle attività di protezione civile.
RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (art. 39)
Ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato impiegati in attività di protezione civile autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico a previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) Ia copertura assicurativa secondo Ie modalità previste dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ,e successivi decreti ministeriali di attuazione.
Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari regolarmente iscritti alle Organizzazioni di Volontariato che ne facciano richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario, secondo quanto disciplinato dall’articolo 39 del DLGS 1/2018.
Per ottenere i rimborsi, il datore di lavoro deve presentare domanda all’Agenzia di protezione civile della Regione.
Allo stesso modo i volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato hanno diritto al rimborso per il mancato guadagno giornaliero. Il rimborso è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”) presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro 103,30 giornalieri lordi, (art. 40, comma 5, DLGS 1/2018). Si precisa che, per le attività di volontariato svolte a decorrere dal 17 febbraio 2024, il limite del rimborso per il mancato guadagno è aggiornato a Euro 120,55 giornalieri lordi (Decreto Rep 2800 del 23 settembre 2023).
Le domande di rimborso dovranno essere compilate secondo le modalità e per mezzo della modulistica appositamente elaborata .
Decreto del Capo Dipartimento del 22 settembre 2023
Decreto recante l’aggiornamento, sulla base dell’inflazione, del limite del rimborso per il mancato guadagno giornaliero di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo n.1 del 2018, da corrispondersi ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, del medesimo decreto legislativo n.1/2018. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2024)- VOLONTARIATO - VADEMECUM per la compilazione delle richieste di rimborso ART.39 (2020) (PDF - 218.2 KB)
- VOLONTARIATO - MODULO A1 - Prospetto sul periodo di assenza ed i costi del lavoratore (Word - 54.5 KB)
- VOLONTARIATO - Nota Agenzia Entrate 47209 (13-09-2019) per rimborsi ai lavoratori autonomi (PDF - 148.9 KB)
RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (art.40)
Le Organizzazioni di Volontariato possono richiedere il rimborso delle spese sostenute in occasione della loro partecipazione ad attività di protezione civile autorizzate dall’Agenzia regionale di protezione civile e nei limiti di bilancio.
- VOLONTARIATO - VADEMECUM per la compilazione delle richieste di rimborso ART.40 (2020) (PDF - 439.3 KB)
- VOLONTARIATO - MODULO C - Richiesta rimborso delle OdV per le spese vive sistenute nell'evento (Word - 80.0 KB)
- VOLONTARIATO - MODULO C1 - Tabella riepilogo spese vive di cui viene chiesto rimborso (Excel - 51.0 KB)
- VOLONTARIATO - MODULO C2 - Scheda di rilevazione utilizzo mezzi impiegati (Word - 63.0 KB)