Volontariato

Diritti e benefici. Rimborsi ai datori di lavoro ed alle organizzazioni di volontariato

Le Organizzazioni di Volontariato che intendono partecipare alle attività di protezione civile o svolgere attività formative ed addestrative, devono essere iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna. L’ammissione ai benefici di cui agli artt. 39 e 40 del decreto legislativo N.1 del 2 gennaio 2018 è consentita a tutte le organizzazioni iscritte, fin dal momento della loro iscrizione.

RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (art. 39) 

Ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato impiegati in attività di protezione civile autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti :

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico a previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) Ia copertura assicurativa secondo Ie modalità previste dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ,e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari regolarmente iscritti alle Organizzazioni di Volontariato che ne facciano richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario, secondo quanto disciplinato dall’articolo 39 del DLGS 1/2018.

Per ottenere i rimborsi, il datore di lavoro deve presentare domanda all’Agenzia di protezione civile della Regione.

Allo stesso modo i volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato hanno diritto al rimborso per il mancato guadagno giornaliero. Il  rimborso è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”) presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro 103,30  giornalieri lordi, (art. 40, comma 5, DLGS 1/2018)

Le domande di rimborso dovranno essere compilate secondo le modalità e per mezzo della modulistica appositamente elaborata .

 

RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (art.40) 

Le Organizzazioni di Volontariato possono richiedere il rimborso delle spese sostenute in occasione della loro partecipazione ad attività di protezione civile autorizzate dall’Agenzia regionale di protezione civile e nei limiti di bilancio.

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ultima modifica 2021-02-10T13:45:12+02:00
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