La normativa sulla sicurezza del Volontariato è stata di recente riformata con la Delibera di Giunta regionale n.1962 del 2024 che ha approvato il documento "Standard formativi per il Volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna", (aggiornando la DGR n. 1193/2014).

Il documento individua le "schede di attività" come strumento tecnico-operativo di riferimento per lo sviluppo di diverse Sezioni dedicate alla materia sicurezza, individuate specificatamente nei programmi dei corsi e sviluppate sulla base della “Scheda attività – modello”, riportata in Allegato 1.

Le “schede attività” costituiscono documenti operativi soggetti ad approvazione, revisione ed aggiornamento con atto dirigenziale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. L’inserimento di nuove schede o l’aggiornamento di quelle esistenti integrano automaticamente la sezione Sicurezza dei corsi ai quali si riferiscono.

Allo stesso modo, la Regione Emilia-Romagna ha definito i dispositivi di protezione individuale (DPI) ritenuti più appropriati a tutela dei volontari impegnati nella lotta agli incendi boschivi.

L’atto di riferimento è la Deliberazione della giunta regionale 917/2012, che ha recepito la Determinazione dirigenziale 97/2010 “Approvazione dei documenti sulla valutazione dei rischi e l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale per i volontari formati e certificati che operano nella lotta attiva agli incendi boschivi.” 

Vedi cap. 7, Allegato A alla DGR 1254/14, “Revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile da soccorso (ucs) della protezione civile e definizione dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti autotutela dell’unità cinofila”

Determinazione dirigenziale n. 97/2010: "Approvazione dei documenti sulla valutazione dei rischi e l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale per i volontari formati e certificati che operano nella lotta attiva agli incendi boschivi (PDF - 904.8 KB)